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Il
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Prot. N. 68/2001
VISTA la propria direttiva del 10 agosto 2001 con la
quale sono state date indicazioni sulla sperimentazione per l’anno accademico
2001-2002;
VISTO il proprio decreto di ripartizione dello
stanziamento del cap. 1233 che destina all’attività didattica innovativa (sperimentazione didattica) £. 4.500.000.000;
VISTI i parametri indicati dall’Ufficio con nota del 5
ottobre 2001, cui la Commissione incaricata di valutare i progetti di sperimentazione doveva attenersi:
-
precedenza ai
progetti presentati da istituzioni che non hanno mai avuto sperimentazioni;
-
organicità della
sperimentazione (correlazione tra finalità del progetto e risorse impiegate);
-
arricchimento
disciplinare;
-
numero degli studenti
iscritti;
-
rapporto
docenti-studenti;
-
rapporto nuove
sperimentazioni e corsi attivati.
VISTI i verbali delle Commissioni incaricate della
valutazione dei progetti di sperimentazione per le Accademie e per i
Conservatori;
VISTO il parere del CNAM espresso nell’adunanza del 7
novembre 2001;
DECRETA
ART. 1
Viene
autorizzata la sperimentazione didattica per l’anno accademico 2001-2002
subordinandola alla verifica delle seguenti condizioni:
-
i nuovi progetti,
positivamente valutati dalla Commissione giudicatrice, sono autorizzati in
quelle istituzioni presso le quali non
risultano in corso altre innovazioni didattiche;
-
nelle sperimentazioni
articolate su un corso base triennale cui segua una specializzazione biennale
(3+2) non è consentita l’attivazione del biennio specialistico prima ancora
che sia completato il ciclo triennale;
-
per i corsi
sperimentali non deve essere usata la dizione “corso di laurea",
denominazione facente parte del settore universitario;
-
deve essere garantito
agli studenti il diritto di proseguire gli studi secondo l’ordinamento in
vigore alla data della loro iscrizione;
-
in attesa del nuovo
ordinamento didattico va salvaguardato il diritto degli studenti di
eventualmente scegliere i corsi anche secondo la precedente normativa;
-
le istituzioni attiveranno le
sperimentazioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e certe.
ART. 2
Tenendo
conto della prossima emanazione del Regolamento di autonomia statutaria e di
riorganizzazione didattica non verranno autorizzati nel prossimo anno nuove
sperimentazioni né rinnovi di cicli già iniziati.
Roma,
22 novembre 2001.

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