Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca


UFFICIO ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Prot. N. 68/2001

VISTA la propria direttiva del 10 agosto 2001 con la quale sono state date indicazioni sulla sperimentazione per l’anno accademico 2001-2002;

VISTO il proprio decreto di ripartizione dello stanziamento del cap. 1233 che destina all’attività didattica innovativa (sperimentazione didattica) £. 4.500.000.000;

VISTI i parametri indicati dall’Ufficio con nota del 5 ottobre 2001, cui la Commissione incaricata di valutare i progetti di sperimentazione doveva attenersi:

  • precedenza ai progetti presentati da istituzioni che non hanno mai avuto sperimentazioni;

  • organicità della sperimentazione (correlazione tra finalità del progetto e risorse impiegate);

  • arricchimento disciplinare;

  • numero degli studenti iscritti;

  • rapporto docenti-studenti;

  • rapporto nuove sperimentazioni e corsi attivati.

VISTI i verbali delle Commissioni incaricate della valutazione dei progetti di sperimentazione per le Accademie e per i Conservatori;

VISTO il parere del CNAM espresso nell’adunanza del 7 novembre 2001;


DECRETA


ART. 1

Viene autorizzata la sperimentazione didattica per l’anno accademico 2001-2002 subordinandola alla verifica delle seguenti condizioni:

  • i nuovi progetti, positivamente valutati dalla Commissione giudicatrice, sono autorizzati in quelle istituzioni presso le quali non risultano in corso altre innovazioni didattiche;

  • nelle sperimentazioni articolate su un corso base triennale cui segua una specializzazione biennale (3+2) non è consentita l’attivazione del biennio specialistico prima ancora che sia completato il ciclo triennale;

  • per i corsi sperimentali non deve essere usata la dizione “corso di laurea", denominazione facente parte del settore universitario;

  • deve essere garantito agli studenti il diritto di proseguire gli studi secondo l’ordinamento in vigore alla data della loro iscrizione;

  • in attesa del nuovo ordinamento didattico va salvaguardato il diritto degli studenti di eventualmente scegliere i corsi anche secondo la precedente normativa;

  • le istituzioni attiveranno le sperimentazioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e certe.


ART. 2

Tenendo conto della prossima emanazione del Regolamento di autonomia statutaria e di riorganizzazione didattica non verranno autorizzati nel prossimo anno nuove sperimentazioni né rinnovi di cicli già iniziati.


Roma, 22 novembre 2001.

IL MINISTRO




 

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