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Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca
VISTO il d.lgs. 16 aprile 1994, n.
297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado” ed in particolare modo l’art.
75 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.
508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati”;
ATTESA la necessità di definire il
calendario accademico per le Accademie di belle arti,
l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte
drammatica, gli Istituti superiori per le industrie
artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali
pareggiati, per il prossimo anno accademico e fino alla
emanazione degli statuti di autonomia e del regolamento degli
ordinamenti didattici;
VISTA la nota informativa del 17
settembre 2002 prot. n. 3310 inviata alle Organizzazioni
sindacali;
VISTO il parere deliberato dal
Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale
nell’adunanza del 12 settembre 2002;
D E C R E T A:
Art. 1
La durata dell’anno accademico è determinata
come segue: a) Accademia nazionale di
danza; dal 1° ottobre al 30
settembre b) Accademia nazionale d’arte
drammatica, Accademie di belle arti, Conservatori di
musica, Istituti musicali pareggiati e ISIA
dal 1° novembre al 31 ottobre
Art. 2 1. Entro il 31 ottobre i collegi dei
professori deliberano il progetto per l’organizzazione delle
attività formative, di ricerca e di produzione artistica, e in
tale ottica procedono alla programmazione ed alla scansione
del monte ore tenendo conto dei C.C.N.L. e delle apposite
sequenze contrattuali.
2. I collegi dei professori deliberano i periodi di
sospensione delle attività al fine di consentire la verifica e
la valutazione del piano attuativo del progetto di istituto,
nonché lo svolgimento degli esami, la realizzazione dei saggi
finali e delle altre iniziative programmate per garantire agli
studenti appropriate esperienze didattiche di arricchimento
dei contenuti culturali di indirizzo e di ampliamento delle
attività artistiche.
3. Il calendario degli esami di
ammissione, di promozione, di compimento, di licenza e di
diploma, ivi compresa la possibilità della terza sessione di
esame, è stabilito dal direttore, sentito il collegio dei
professori e tenuto conto delle normative vigenti e delle
festività di cui all’ art. 3.
4. Per l’Accademia nazionale di danza la
programmazione di cui al comma 1 è deliberata entro il 30
settembre.
Art. 3 Il calendario delle festività, conformemente alle
disposizioni vigenti, è determinato come
segue: - tutte le domeniche, - il 1° novembre,
festa di tutti i Santi, - l’8 dicembre, Immacolata
Concezione, - il 25 dicembre, Natale, - il 26
dicembre, - il 1° gennaio, Capodanno, - il 6
gennaio, Epifania, - il 25 aprile, anniversario della
liberazione, - il 1° maggio, festa del
lavoro - il 2 giugno, festa della
Repubblica, - il lunedì dopo Pasqua, - la
festa del Santo Patrono.
Art. 4 Per le scuole medie ed i licei sperimentali
annessi ai Conservatori di musica e per il liceo coreutico
sperimentale annesso all’Accademia nazionale di danza si
applicano le disposizioni relative all’istruzione
secondaria.
Art. 5 Le norme di cui al presente decreto trovano
applicazione anche per le Accademie ed i Conservatori
funzionanti nelle regioni a statuto speciale e nella provincia
autonoma di Trento.
Roma, 26 settembre
2002
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Il Ministro (f.to Letizia
Moratti) |
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